La potenza nominale di una bicicletta a pedalata assistita non deve superare i 250 Watt o 0.25 Kw, come riportato nell'Art. 50 del codice della strada.


Tutte le biciclette elettriche a pedalata assistita vendute da ImportForMe rispettano le disposizioni dell'Art. 50 del codice della strada e pertanto sono utilizzabili su strade pubbliche senza l'obbligo assicurativo e l'utilizzo del casco che rimane in ogni caso un accessorio fondamentale per la sicurezza del ciclista.


Per completezza d'informazione riportiamo qui di seguito la regolamentazione in merito ai Velocipedi.


Art. 50. Velocipedi.


1. 1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. (1) 


2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.