Superbonus 110% e altre detrazioni del 2020: rientra la ristrutturazione del bagno?

Ristrutturazione Super Bonus

Tutti hanno sentito parlare del Superbonus 110% lanciato dal “Decreto Rilancio” per le ristrutturazioni, ma solo pochi sanno bene di che si tratta. Questo super bonus, attivo dal 1 luglio di quest’anno sino al 31 dicembre 2021 consentirebbe di poter contare su una detrazione del 110% di quanto speso per gli interventi di ristrutturazione di casa, sia essa un’abitazione singola o un condominio. Nello specifico il recupero fiscale si avrebbe sulle dichiarazioni dei redditi presentate a seguito dell’esecuzione dei lavori e solo se non si è aderito ad altre agevolazioni.

Non parliamo però di tutti gli interventi, ma di quelli che puntano a migliorare l’efficienza energetica (isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale) e che possono ridurre il rischio sismico. Si parla tuttavia anche di detrazioni per quanto riguarda lavori accessori collegati agli interventi appena elencati.

Quali lavori danno diritto al superbonus?

Come detto, gli interventi che danno accesso a tali detrazioni devono rientrare in due categorie:

  • quella degli interventi per la riqualificazione termica dell’edificio,
  • quelli destinati a ridurre il rischio sismico.

Riqualificazione termica

Nella prima categoria rientrano i vari interventi di isolamento termico e coibentazione che possono riguardare l’involucro dell’edificio o dell’unità immobiliare se parliamo di edifici plurifamiliari, quando si tratta di una superficie superiore al 25% (lorda). Per gli interventi devono essere utilizzati materiali isolanti precisi, come da decreto 2017, e a fronte di una spesa minima definita, che varia in base alla superficie dell’immobile.

Sempre nella prima categoria rientrano gli interventi per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero impianti centralizzati per il riscaldamento e la produzione d’acqua calda sanitaria nei condomini o anche in case singole. Si devono sostituire con impianti aventi generatori di calore a condensazione (classe A minimo), generatori a pompa di calore ad alta efficienza, apparecchi ibridi, sistemi di microcogenerazione, collettori solari. La detrazione c’è anche per lo smaltimento e la bonifica degli impianti sostituiti, per la sostituzione della canna fumaria collettiva in sistemi fumari compatibili con dispositivi a condensazione, per l’adeguamento dei sistemi di distribuzione (tubi, sonde, termostati, valvole).

Interventi antisismici

Negli interventi antisismici rientrano quelli compresi anche nel sismabonus, ma senza vincoli sul numero di immobili su cui si possono effettuare gli interventi. L’abitazione deve tuttavia rientrare nella zona sismica 1,2 o 3. Nel bonus rientrano anche i sistemi di monitoraggio strutturale a fini antisismici.

Detrazioni anche per i lavori accessori collegati

Al superbonus 110% sono soggette anche le spese che si fanno congiuntamente ai suddetti lavori, qualora si tratti di interventi ad essi collegati, se fatti nello stesso periodo di tempo. Anche in questo caso non rientrano tutti gli interventi di ristrutturazione, ma solo quelli per la riqualificazione energetica, l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l’installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo ad essi connessi e rientrano anche gli interventi che sono necessari a completare quelli suddetti: se si rifà il cappotto, per esempio, rientreranno il rifacimento dell’intonaco e la tinteggiatura.

La ristrutturazione del bagno di fatto non rientra nel superbonus 110%, ma sì nella detrazione IRPEF del 50% (Decreto Ristrutturazioni), sino ad una spesa massima di 96mila euro. Nella richiesta della detrazione andranno indicate con precisione le opere, non si potrà cioè indicare solo un generico “ristrutturazione del bagno”. Rientrano nelle detrazioni le opere di rinnovamento, la messa a norma, il rifacimento dell’impianto idrico sanitario.