Biciclette elettriche: codice della strada e potenza delle biciclette

Bici elettriche e traffico

Complice il bonus statale, vediamo sempre più biciclette elettriche sfrecciare per la città. Di pari passo è cambiata la mobilità di molti centri abitati: città grandi e piccole si sono attrezzate con piste dislocate nei punti di maggior congestione automobilistica. Spesso però si fa confusione tra le tipologie di bicicletta presenti sul mercato: prima di acquistarne una è bene conoscerne le caratteristiche, le normative relative alla circolazione e alla potenza di questi mezzi di trasporto.

Differenza tra bicicletta a funzionamento autonomo e bicicletta a pedalata assistita

Quando parliamo di biciclette elettriche, dette anche pedelec o e-bike, si intendono quelle biciclette dotate di un motore elettrico e di una batteria. Si tratta di un mezzo molto in voga, grazie anche ai bonus statali, che permette di muoversi agilmente e non necessita di grande manutenzione. Ci sono due tipologie di e-bike:

  • le biciclette a pedalata assistita, il cui motore entra in funzione esclusivamente quanto si azionano i pedali;
  • le biciclette a funzionamento autonomo, dotate di un motore che si attiva anche quando i pedali non sono in movimento.

Caratteristiche e potenza delle biciclette elettriche

Le biciclette a pedalata assistita sono equiparate – secondo l’articolo 50 del Codice della strada – a  velocipedi con un motore elettrico ausiliario. Tali mezzi possono circolare liberamente sulle piste ciclabili, hanno una potenza massima è di 0,25 Kw e una velocità massima consentita di 25 km/h. Per questa ragione, le biciclette a pedalata assistita non hanno bisogno di omologazione, di targa e non prevedono il pagamento di assicurazione e bollo. Discorso diverso quello che interessa le biciclette a funzionamento autonomo, poiché queste sono del tutto simili ai ciclomotori.

La bici a funzionamento autonomo avanza indipendentemente dal fatto che si pedali o meno, per questo il Codice della Strada la include nella categoria dei ciclomotori. Le bici elettriche a funzionamento autonomo sviluppano una potenza superiore ai 0,25 Kw, raggiungendo una velocità massima di 45 km/h. Per queste ragioni è obbligatorio dotarsi di casco, assicurazione RC, patentino, targa, specchietti retrovisori e fari di posizione.

Potenza bicicletta elettrica: si può aumentare?

Le sanzioni più comuni a danno dei conducenti di bici elettriche, sono quelle che interessano la manomissione del mezzo a pedalata assistita. E’ molto semplice aumentare la potenza di una bicicletta con pedalata assistita, modificando la limitazione dei 25 km/h. In commercio sono disponibili degli apparecchi che servono proprio a “truccare” il mezzo.

Tuttavia, il fatto che sia un’operazione facile, non significa che sia legale. Coloro che utilizzano una bici elettrica modificata rischiano multe salatissime e la confisca del mezzo. La manomissione di una bici elettrica a pedalata assistita, che di fatto la equipara a un ciclomotore, comporta differenti sanzioni:

  • 79 euro più il fermo del veicolo se si circola senza targa;
  • 158 euro più sequestro amministrativo se si viaggia sprovvisti del libretto di circolazione;
  • 868 euro più sequestro amministrativo se si circola senza copertura assicurativa;
  • 5110 euro più fermo amministrativo di tre mesi per guida senza patente.